Art.  3.
(Sostenibilità).

      1. Il governo dei territorio è finalizzato:

          a) alla conservazione delle risorse naturali, della biodiversità e del patrimonio culturale, storico e paesaggistico, garantendo che la loro fruizione non comprometta la loro disponibilità per le generazioni future;

          b) alla limitazione del consumo di suolo non urbanizzato, riservandolo esclusivamente ai casi di effettiva necessità, ovvero per opere e interventi per i quali non sussistano alternative praticabili con le migliori tecniche disponibili, e attivando processi di riqualificazione, di recupero, di riutilizzo, di modifica e di sostituzione delle opere esistenti;

          c) al perseguimento della qualità economica e sociale dello sviluppo, prevedendo il risparmio delle risorse naturali non rinnovabili, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili e garantendo che ogni trasformazione non riduca la permeabilità e la stabilità dei suoli e il corretto uso e recupero delle acque;

          d) alla qualità delle città e degli insediamenti abitativi, al risparmio e all'efficienza energetica e alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili e pulite, nonché alla mobilità fluida e a basso impatto ambientale e alla logistica efficiente, incentivando il trasporto collettivo e subordinando ogni trasformazione territoriale alla previsione e alla realizzazione di adeguate infrastrutture e sistemi di mobilità collettiva;

 

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          e) alla tutela delle coste e del mare, dell'ambiente montano e del territorio rurale, contrastandone il consumo.

      2. Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette alla valutazione preventiva degli effetti economico-sociali e ambientali prevista dalle normativa comunitaria e dalla legislazione statale vigenti in materia.
      3. L'individuazione dei beni immobili che costituiscono risorse non rinnovabili, quali acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora, paesaggi e beni culturali, anche in relazione a condizioni di fragilità del territorio e per finalità di tutela, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturate dei beni stessi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili individuati non danno luogo a indennizzo.